lunedì 13 ottobre 2008

Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Focus Art.16

Tratto da: http://dimastyle.altervista.org

Questa è una parte e credo che in 92 pagine di legge ci si possa sbizzarrire e trovare tante altre cose interessanti.

Ah! Dimenticavo che sono da spulciare tante altre proposte di legge che interessano gli studenti e non possiamo neanche effettuare una ricerca per titolo visto che nel decreto-legge 154, indicato come "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", è presente l'accorpamento delle strutture scolastico sottodimensionate.

Forse una cosa legittima come scelta politica con la quale si può essere d'accordo o no, ma è assolutamente vergognoso che si giochi alle scatole cinesi riformando tutto il sistema dell'istruzione italiana nascondendo pezzi di regolamento su troppi disegni di legge differenti e in documenti elaborati da ministeri differenti.

E' chiaro che questo rende più difficile un opposizione seria, non populista e che pretende di lottare sulla base di quello che è effettivamente scritto negli atti!

Per quanto riguarda l'articolo sedici che riporto qui sotto vorrei far presente che tramite una cosa diffusissima in Italia come "Il libro nero", la redistribuzione dei guadagni delle fondazioni è facilmente attuabile e ribadisco quindi la mia posizione a favore di una istruzione semplicemente PUBBLICA PUNTO E BASTA! Se il privato vuole contribuire economicamente dovrebbe poterlo fare ed essere agevolato in questo, ma senza necessariamente dover entrare nella fondazione e better becco sulla gestione!

Scarica il PDF della 133 - Versione di camera.it - (Per problemi tecnici per scaricarlo verrai dirottato su un altro blog)



Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica,
scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in
fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza
assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio
dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del
demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti
da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità
consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e'
ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati
interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e
imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di
amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi
stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico­finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio
viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce
elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni
universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge
21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte
degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il
compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei
nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni
universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in
quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

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